In materia condominiale, la delibera mediante la quale l’assemblea stabilisca l’assegnazione – in via esclusiva e per un tempo indefinito – di posti auto all’interno dell’area condominiale comune, costituisce innovazione ai sensi dell’art. 1120 c. 2° c.c.
Pertanto, determinando una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, ne consegue l’invalidità della relativa delibera.
Cass.Civ., Sez. II, Sent. n. 11034 del 27.05.2016