Spesso i clienti si presentano in studio chiedendo lumi circa la possibilità di creare un fondo patrimoniale. Va subito precisato che la normativa in materia è piuttosto scarna e presenta lacune che sono state evidenziate anche dalla C. Cass. con l’ordinanza n. 22069 del 04/09/2019.
Con questa pronuncia la Suprema Corte, interpretando le scarse norme in materia, ha stabilito che anche i figli maggiorenni possono opporsi agli atti di straordinaria amministrazione che riguardano il fondo patrimoniale.
IL CASO – Una coppia istituisce un fondo patrimoniale facendovi confluire due immobili. Il figlio, beneficiario, nel frattempo diventa maggiorenne. Successivamente alla maggiore età del figlio, i genitori cercano di contrarre mutuo ipotecando i beni facenti parte del fondo. Il figlio maggiorenne si oppone alla concessione della suddetta garanzia.
La Cassazione ha dato ragione al figlio ritenendo sussistente (contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto di credito) l’interesse ad agire e la legittimazione di quest’ultimo. Infatti secondo la S.C., “i figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo”.
Quindi, secondo la Cassazione, le norme del codice civile a tutela dei beneficiari del fondo patrimoniale, possono andare oltre alle esigenze primarie della famiglia potendo estendersi anche ai bisogni di sviluppo della famiglia stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.
Ciò, del resto, risulta anche conforme all’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, obbligo che – come noto – per la S.C. non cessa al compimento della maggiore età ma al raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Per cui, nel caso di specie, il ragazzo è stato ammesso quale parte nel giudizio contro la banca per la dichiarazione di nullità dell’ipoteca sui beni facenti parte del fondo patrimoniale.
Avv. Marelli Antonio D.