Così si è espressa infatti Cass. Civ. sez. VI n. 18721 del 01/07/2021 statuendo che, nell’ambito di una convivenza di fatto, il pagamento di una somma necessaria alla ristrutturazione dell’immobile adibito a casa familiare ma di proprietà dell’altro convivente, si configura come adempimento di un’obbligazione naturale, allorché la prestazione sia contenuta nei limiti di proporzionalità e di capacità reddituale di chi ha effettuato il pagamento. La Cassazione, quindi, ritenendo che si trattasse di un’obbligazione naturale ne ha stabilito la non rimborsabilità.
Secondo la Suprema Corte, non sarebbe possibile invocare l’ingiusto arricchimento di un soggetto a danno dell’altro, danno che invece sarebbe configurabile – in caso di convivenza – solo qualora le prestazioni a vantaggio di uno dei conviventi non rientrassero nel mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza oppure perché, pur rientrandovi, sarebbero sproporzionate rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti la famiglia di fatto.
L’importanza della sentenza in questione risiede nella conferma dell’orientamento della giurisprudenza della Cassazione secondo la quale nel menage familiare delle convivenze di fatto, si configura un dovere reciproco di assistenza e di contribuzione analogo a quello previsto dall’art. 143 c.c. per i rapporti tra coniugi, con la conseguenza che le prestazioni patrimoniali compiute nell’ambito della famiglia di fatto assumono per tanto i caratteri della doverosità.