Vorrei segnalare questa massima della Cassazione Civile che reputo interessante. In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo invece la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti – che sia verificabile in base a fatti obiettivi (come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale) – con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, in seguito alla riforma introdotta dalla L. 151/75. Cass. Civ. Sez. I, n. 16698/2020